Art. 9.
(Elenco delle imprese).

      1. Il Ministro della difesa trasmette ogni anno al Parlamento l'elenco delle imprese con le quali, nell'esercizio finanziario precedente, sono stati stipulati contratti a qualsiasi titolo per un importo complessivo superiore a 500.000 euro, specificando per ciascuna i programmi ai quali partecipano e gli importi relativi.